Calcolo IMU
Calcolo dell’IMU l’imposta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni. Rivolgiti ai nostri professionisti per ricevere subito assistenza
Cos’è l’IMU?
IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.
Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23.
Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l’Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni.
L'acconto Imu 2020 dovrà essere versato il 16 giugno 2020, mentre per il saldo o seconda rata Imu 2020 si dovrà aspettare il 16 dicembre 2020. Niente Tasi, invece, abolita dal 2020. Ecco cosa sapere sull'acconto Imu di giugno 2020.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni (agricoli e incolti), situati nel territorio italiano, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sono soggetti passivi dell’imposta i titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), anche se non residenti nel territorio dello Stato, il Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il Locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Pertanto, in caso di concessione in uso gratuito dell’unità abitativa a familiari, è il proprietario che è tenuto al pagamento dell’IMU.
Diversamente da quanto previsto in precedenza, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e, pertanto, è il coniuge assegnatario ad essere soggetto passivo dell’imposta.
L’IMU ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il contribuente deve presentare la dichirazione Imu nei seguenti casi:
- Compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili;
- Sottoscrizione/cessazione dei contratti di leasing immobiliare;
- In caso di compravendite di immobili, se il rogito non veine effettuato dai notai;
- Se l'immobile non è più esente da Imu;
- Nel caso di variazione caratteristiche degli immobili, come un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- Se l'immobile è stato assegnato e affittato dallo IACP;
- In caso di esenzione per cambio di residenza;
- Nel caso in cui le categorie della prima casa (di lusso) siano più di una e quindi soggette all'imposta;
- Per l'esenzione Imu dei terreni agricoli posseduti da IAP e coltivatori diretti;
- Per l'esenzione di una casa concessa in comodato d'uso gratuito;
- Nel caso di immobile inagibile o inutilizzabile;
- Nel caso di fabbricato di interesse storico o artistico che ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile;
- Nel caso di fabbricati beni merce costruiti dall'impresa costruttrice e non venduti né locati;
- Per la casa coniugale affidata all'ex coniuge.