Congedo parentale

Congedo parentale

Assistenza per tutte le domande di indennità e per i contributi figurativi per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Che cos'è il congedo parentale?

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).

Il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 o 7 mesi a determinate condizioni;
  • nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.
I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro.

Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro (secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi) con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo) e all’Inps prima dell’inizio dell’assenza.

 

A chi è rivolto il congedo parentale?

Il congedo parentale spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

 

Quali indennità sono previste dal congedo parentale?

L'indennità per congedo parentale spetta per massimo sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo sei mesi entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. 

 

Come si calcola l'indennità per congedo parentale?

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

 

Fino a quando viene erogata l'indennità?

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Istituto atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

 

 

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